Art. 22 — Canoni e tasse
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I titolari delle concessioni per radiodiffusione a carattere commerciale e delle autorizzazioni previste dal presente Capo sono tenuti al pagamento di un canone annuo nelle misure seguenti:
- a)per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito locale: lire cinque milioni; 4
- b)per le concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito locale: lire venti milioni;
- c)per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito nazionale: lire cinque milioni per ogni bacino di utenza sonora previsto dal piano di assegnazione fino ad un massimo di lire cento milioni; 4
- d)per le concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale: lire venti milioni per ogni bacino di utenza televisiva previsto dal piano di assegnazione;
- e)per le autorizzazioni di cui all'articolo 21 concernenti la trasmissione di programmi televisivi: lire cinque milioni per ciascuno dei bacini di utenza serviti;
- f)per le autorizzazioni di cui all'articolo 21 concernenti la trasmissione di programmi radiofonici: un milione di lire per ciascuno dei bacini di utenza serviti. 4 I concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario sono obbligati al pagamento dei canoni di cui al comma 1 e delle tasse di cui al comma 6 nella misura del 25 per cento. L'ammontare dei canoni previsti dal comma 1 e' aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione del tasso di inflazione verificatasi nel triennio precedente. I canoni di concessione di cui al comma 1 sono versati, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. Ove la concessione o l'autorizzazione vengano rilasciate nel corso dell'anno il canone dovuto e' determinato in proporzione dei mesi dell'anno per i quali vale la concessione o l'autorizzazione. Il canone non e' dovuto per le autorizzazioni di cui all'articolo 21 rilasciate per periodi inferiori a trenta giorni e a carattere non reiterativo. Dopo la voce n. 127 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aggiunte le voci riportate nella tabella allegata. I canoni di concessione riguardano l'esercizio di emittenti o reti comprendenti gli impianti di diffusione e di collegamento.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 19 ottobre 1992, n. 407, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 1992, n. 482, ha disposto (con l'art. 1, comma 3-sexies) che " In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, lettere a), c) e f), della legge 6 agosto 1990, n. 223, per il periodo di due anni di cui al comma 3 del presente articolo, i titolari delle concessioni per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale e delle autorizzazioni per la trasmissione di programmi in contemporanea di cui all'articolo 21 della citata legge n. 223 del 1990, sono tenuti al pagamento di un canone annuo nelle misure seguenti: a) per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito lo- cale: lire cinque milioni con riferimento alla prima provincia comunque servita e lire un milione per ogni altra provincia comunque servita, fino ad un massimo di lire quindici milioni; b) per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito nazionale: lire due milioni per ogni provincia comunque servita, fino ad un massimo di lire cento milioni; c) per le autorizzazioni di cui all'articolo 21 della citata legge n. 223 del 1990, concernenti la trasmissione di programmi radiofonici: lire cinquecentomila per ogni provincia servita. "
Testo in vigore dal 19 dicembre 1992 al 8 settembre 2005
