Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

Art. 37 — Norme sulle società Società controllate e società collegate

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Ai fini della presente legge costituiscono controllo e collegamento la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'articolo 2359 del codice civile, ancorche' tali rapporti siano realizzati congiuntamente con altri soggetti tramite societa' direttamente o indirettamente controllate o tramite intestazione fiduciaria o mediante accordi parasociali. Si riteiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentano anche una sola delle seguenti attivita'.

  • a)la comunicazione degli utili o delle perdite;
  • b)il coordinamento della gestione dell'impresa radiotelevisiva con quella di altre imprese ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse;
  • c)una distribuzione degli utili o delle diversa, quando ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi;
  • d)l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;
  • e)l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti di imprese radiotelevisive, nonche' dei direttori delle testate trasmesse. Ai fini della presente legge le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche.

Testo in vigore dal 9 agosto 1990 al 8 settembre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1990-08-06;223~art37 · fonte su Normattiva