Art. 7 — Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi
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Ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato almeno a due terzi dei membri da eleggere e da scegliersi fra esperti di comunicazione radiotelevisiva, un comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Il comitato regionale e' organo di consulenza della regione in materia radiotelevisiva, in particolare per quanto riguarda i compiti assegnati alle Regioni dalla presente legge. Il comitato altresi' formula proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali che possano essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale; regola l'accesso alle trasmissioni regionali programmate dalla concessionaria pubblica. La concessione di cui all'articolo 2, comma 2, prevede forme di collaborazione con le realta' culturali e informative delle regioni e fissa i criteri in base ai quali possono essere stipulate convenzioni tra le sedi periferiche della concessionaria pubblica, le Regioni e i concessionari privati in ambito locale. Il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi definisce i contenuti di tali collaborazioni e convenzioni e ne coordina l'attuazione per conto della Regione. Le Regioni disciplinano il funzionamento dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla costituzione di comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi, in conformita' alle disposizioni del presente articolo. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e il Garante possono avvalersi dei comitati regionali e dei comitati provinciali di Trento e Bolzano per lo svolgimento delle loro funzioni. E' abrogato l'articolo 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
Testo in vigore dal 9 agosto 1990 al 8 settembre 2005
