del Regolamento delle radiocomunicazioni 93 1. Il Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni e' composto da membri eletti perfettamente qualificati nel settore delle radiocomunicazioni e che possiedono un'esperienza pratica in materia di assegnazione e di utilizzazione delle frequenze. Ciascun membro deve essere al corrente delle condizioni geografiche, economiche e demografiche di una particolare regione del mondo. I membri esercitano le loro funzioni al servizio dell'Unione in maniera indipendente ed a tempo parziale. 94 2. Le funzioni del Comitato per il Regolamento delle radiocomunicazioni consistono: 95 a) nell'approvare delle regole di procedura che comportino dei criteri tecnici, conformi al Regolamento delle radiocomunicazioni ed alle decisioni delle Conferenze delle radiocomunicazioni competenti. Tali regole di procedura sono utilizzate dal Direttore e dall'Ufficio, ai fini dell'applicazione del Regolamento delle radiocomunicazioni, per registrare le assegnazioni di frequenza effettuate dai Membri. Tali regole possono essere oggetto di commenti da parte delle Amministrazioni e, in caso di disaccordo persistente, il problema viene sottoposto ad una successiva Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni; 96 b) nell'esaminare ogni altro problema che non possa essere risolto mediante l'applicazione delle summenzionate regole di procedura; 97 c) nell'eseguire tutti i compiti addizionali relativi all'assegnazione ed all'utilizzazione delle frequenze, come indicato nel numero 78 della presente Costituzione, secondo le procedure previste dal Regolamento delle radiocomunicazioni prescritte da una Conferenza competente o dal Consiglio con il consenso della maggioranza dei Membri dell'Unione in vista della preparazione di tale Conferenza o in attuazione delle sue decisioni. 98 3. (1) I membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni, espletando le loro funzioni in seno al Comitato non rappresentano il loro Stato Membro ne' una regione, ma sono investiti di un incarico pubblico internazionale. In particolare, ciascun membro del Comitato deve astenersi dal partecipare a decisioni che concernono direttamente la sua amministrazione. 99 (2) Nessun membro del Comitato deve, per quanto riguarda l'esercizio delle sue funzioni al servizio dell'Unione, chiedere o ricevere istruzioni da alcun governo, o da alcun membro di un qualsiasi Governo o organizzazione o persona pubblica o privata. I membri devono astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento o di associarsi a qualunque decisione che potrebbe essere incompatibile con il loro status cosi' come definito al numero 98 di cui sopra. 100 (3) Ciascun Membro deve rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni dei membri del Comitato ed astenersi dal cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro funzioni in seno al Comitato. 101 4. I metodi di lavoro del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni sono definiti nella Convenzione.

Testo vigente dal 17 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-31;61~art14 · fonte su Normattiva