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L'accettazione, il trasporto e la consegna degli effetti postali da parte di ciascun concessionario dei servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata sono disciplinati a mezzo di apposita cartella di oneri, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per i trasporti, sentito il parere del Consiglio di Stato. I canoni da corrispondere, per il trasporto degli effetti postali sono commisurati in ragione di lire 3000 per chilometro di linea autorizzata per il trasporto stesso, restando assorbito il compenso suppletivo di lire 50 per ciascun ufficio intermedio servito. Qualora per i trasporti postali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ritenga di utilizzare la linea per un tratto non superiore a km. 15 o sul quale sono effettuate piu' di due corse giornaliere di andata e ritorno, il canone annuo chilometrico puo' essere elevato a lire 4000. Le disposizioni di cui al presente articolo avranno vigore fino a quando non sara' proceduto alla emanazione di ulteriori norme per la disciplina dei servizi automobilistici in concessione per il trasporto di viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1952 al 21 luglio 1964

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-01-08;53~art1 · fonte del testo