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L'accettazione, il trasporto e la consegna degli effetti postali da parte di ciascun concessionario dei servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata sono disciplinati a mezzo di apposita cartella di oneri, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per i trasporti, sentito il parere del Consiglio di Stato. ((I canoni da corrispondere per il trasporto degli effetti postali sono stabiliti in ragione di lire 9.000 annue per chilometro di linea autorizzata per il trasporto stesso. Qualora per i trasporti postali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ritenga di utilizzare la linea per un tratto non superiore a chilometri 15 o per piu' di due corse giornaliere di andata e ritorno, il canone annuo chilometrico e' elevato a lire 18.000)). Le disposizioni di cui al presente articolo avranno vigore fino a quando non sara' proceduto alla emanazione di ulteriori norme per la disciplina dei servizi automobilistici in concessione per il trasporto di viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli.

Testo in vigore dal 21 luglio 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 luglio 1964

Confronto con la versione in vigore dal 19 febbraio 1952 al 21 luglio 1964. 25 parole tolte, 11 parole aggiunte.

… per i trasporti, sentito il parere del Consiglio di Stato. I canoni da corrisponderetolto: , per il trasporto degli effetti postali sono tolto: commisurati aggiunto: stabiliti in ragione di lire tolto: 3000 aggiunto: 9.000 annue per chilometro di linea autorizzata per il trasporto stessotolto: , restando assorbito il compenso suppletivo di lire 50 per ciascun ufficio intermedio servito. Qualora per i trasporti postali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ritenga di utilizzare la linea per un tratto non superiore a tolto: km. 15 o sul quale sono effettuate aggiunto: chilometri 15 o per piu' di due corse giornaliere di andata e ritorno, il canone annuo chilometrico tolto: puo' essere aggiunto: e' elevato a lire tolto: 4000 aggiunto: 18.000. Le disposizioni di cui al presente articolo avranno vigore fino a quando non …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-01-08;53~art1 · fonte del testo