Art. 1
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L'accettazione, il trasporto e la consegna degli effetti postali da parte di ciascun concessionario dei servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata sono disciplinati a mezzo di apposita cartella di oneri, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per i trasporti, sentito il parere del Consiglio di Stato. ((I canoni da corrispondere per il trasporto degli effetti postali sono stabiliti in ragione di lire 9.000 annue per chilometro di linea autorizzata per il trasporto stesso. Qualora per i trasporti postali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ritenga di utilizzare la linea per un tratto non superiore a chilometri 15 o per piu' di due corse giornaliere di andata e ritorno, il canone annuo chilometrico e' elevato a lire 18.000)). Le disposizioni di cui al presente articolo avranno vigore fino a quando non sara' proceduto alla emanazione di ulteriori norme per la disciplina dei servizi automobilistici in concessione per il trasporto di viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli.
Testo in vigore dal 21 luglio 1964 al 22 dicembre 2008
