Disciplina del trasporto degli effetti postali sulle autolinee in concessione alle industrie private
Art. 2
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L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni puo' fruire dei servizi automobilistici a titolo gratuito per il trasporto di dispacci ordinari entro il limite di kg. 10 per ogni viaggio di andata e ritorno da e per i luoghi di destinazione e da e per le localita' lungo la linea.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1952 al 22 dicembre 2008
