Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 19 febbraio 1952 al 22 dicembre 2008. 55 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il trasporto e lo scambio degli effetti postali saranno effettuati nei limiti di peso e di numero stabiliti silla cartella d'oneri qualunque ne sia l'origine o la destinazione e con tutte le corse, autorizzate dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni riterra' opportuno di utilizzare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-01-08;53~art3 · fonte del testo