Art. 3
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Il trasporto e lo scambio degli effetti postali saranno effettuati nei limiti di peso e di numero stabiliti silla cartella d'oneri qualunque ne sia l'origine o la destinazione e con tutte le corse, autorizzate dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni riterra' opportuno di utilizzare.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1952 al 22 dicembre 2008
