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Il trasporto degli effetti postali ha la precedenza sul trasporto dei pacchi agricoli e delle merci con facolta' all'Amministrazione di fruire anche dell'eccedenza di disponibilita' di portata e di spazio degli automezzi risultante dopo il carico del bagaglio privato strettamente indispensabile. In ogni caso i dispacci di corrispondenze e di valori hanno sempre preferenza.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-01-08;53~art4 · fonte del testo