Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 febbraio 1952 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Il trasporto degli effetti postali ha la precedenza sul trasporto dei pacchi agricoli e delle merci con facolta' all'Amministrazione di fruire anche dell'eccedenza di disponibilita' di portata e di spazio degli automezzi risultante dopo il carico del bagaglio privato strettamente indispensabile. In ogni caso i dispacci di corrispondenze e di valori hanno sempre preferenza.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1952 al 22 dicembre 2008
