Art. 5
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Le imprese esercenti hanno l'obbligo di fare accedere le autovetture agli uffici postali sia estremi che intermedi e, qualora vi ostino difficolta' stradali, provvederanno con proprio personale al trasporto ed allo scambio degli effetti postili presso i rispettivi uffici. Per il trasporto e lo scambio degli effetti postali negli uffici intermedi dell'autolinea, l'obbligo di provvedervi da parte delle imprese con proprio personale e' limitato su una distanza di 150 metri intercedente tra l'ufficio postale e il punto di fermata delle autovetture e per tutte le corse utilizzate.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1952 al 21 luglio 1964
