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((Le imprese concessionarie dei servizi pubblici automobilistici hanno l'obbligo di far accedere le autovetture agli uffici postali, sia estremi che intermedi, per il trasporto e lo scambio degli effetti postali. Qualora vi ostino condizioni stradali o altri impedimenti di qualsiasi genere, che rendano comunque impossibile l'accesso delle autovetture ai predetti uffici postali, le imprese esercenti provvederanno al trasporto ed allo scambio degli effetti postali presso gli uffici estremi o intermedi con qualsiasi altro mezzo idoneo e proprio personale. Gli obblighi di cui ai precedenti commi sussistono a carico delle imprese esercenti sempre che le distanze delle fermate intermedie e di quelle terminali dagli uffici postali non siano rispettivamente superiori a metri 150 e a metri 500)).

Testo in vigore dal 21 luglio 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 luglio 1964

Confronto con la versione in vigore dal 19 febbraio 1952 al 21 luglio 1964. 65 parole tolte, 94 parole aggiunte.

Le imprese tolto: esercenti aggiunto: concessionarie dei servizi pubblici automobilistici hanno l'obbligo di tolto: fare aggiunto: far accedere le autovetture agli uffici postaliaggiunto: , sia estremi che intermedi tolto: e, qualora vi ostino difficolta' stradali, provvederanno con proprio personaleaggiunto: , per il trasporto e lo scambio degli effetti postali. Qualora vi ostino condizioni stradali o altri impedimenti di qualsiasi genere, che rendano comunque impossibile l'accesso delle autovetture ai predetti uffici postali, le imprese esercenti provvederanno al trasporto ed allo scambio degli effetti tolto: postili presso i rispettivi uffici. Per il trasporto e lo scambio degli effetti postali negli uffici intermedi dell'autolinea, l'obbligo di provvedervi da parte delle imprese con proprio personale e' limitato su una distanza di 150 metri intercedente tra l'ufficio postale e il punto di fermata delle autovetture e per tutte le corse utilizzate aggiunto: postali presso gli uffici estremi o intermedi con qualsiasi altro mezzo idoneo e proprio personale. Gli obblighi di cui ai precedenti commi sussistono a carico delle imprese esercenti sempre che le distanze delle fermate intermedie e di quelle terminali dagli uffici postali non siano rispettivamente superiori a metri 150 e a metri 500.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-01-08;53~art5 · fonte del testo