Art. 9 — Svincolo delle polizze di assicurazione
Per gli effetti di cui agli articoli 6, 7 e 8, commi 2 e 3, le compagnie assicuratrici sono tenute a svincolare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le polizze di assicurazione stipulate per i trattamenti di fine servizio ai sensi del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in deroga alle condizioni contrattuali, mediante versamento agli enti contraenti o alle competenti gestioni di liquidazione del relativo valore di riscatto, che non potra' comunque essere inferiore alle quote di indennita' versate maggiorate degli interessi legali.
Testo vigente dal 14 novembre 1988
