Art. 5 — Disposizioni comuni al latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione
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I metodi di analisi ed eventuali altri esami di controllo, le tolleranze e i criteri di giudizio dei relativi risultati, in relazione ai vari tipi di latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione, sono stabiliti ed aggiornati con appositi decreti del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il contenuto in sieroproteine solubili non denaturate di cui ai precedenti articoli 3 e 4 puo' essere elevato con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in relazione all'evoluzione della produzione e all'andamento dei consumi. La denominazione del tipo di latte, cosi' come definita agli articoli 3 e 4, deve figurare per intero e nello stesso campo visivo del contenitore, sul quale deve anche essere riportato il termine di conservazione con la menzione "da consumarsi entro" seguita dalla data riferita al giorno, al mese e all'anno. Il termine di consumazione non puo' superare i quattro giorni successivi a quello del confezionamento. Per le indicazioni da riportare sui contenitori si applicano le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322. Per la conservazione durante il trasporto dei vari tipi di latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione, si applicano le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante il regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni e integrazioni. Presso l'esercizio di vendita la temperatura di conservazione del latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione deve essere compresa tra + 1 e + 6 gradi centigradi.
Testo in vigore dal 11 maggio 1989 al 9 maggio 2018
