Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino

Art. 5 — Disposizioni comuni al latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione

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I metodi di analisi ed eventuali altri esami di controllo, le tolleranze e i criteri di giudizio dei relativi risultati, in relazione ai vari tipi di latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione, sono stabiliti ed aggiornati con appositi decreti del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il contenuto in sieroproteine solubili non denaturate di cui ai precedenti articoli 3 e 4 puo' essere elevato con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in relazione all'evoluzione della produzione e all'andamento dei consumi. La denominazione del tipo di latte, cosi' come definita agli articoli 3 e 4, deve figurare per intero e nello stesso campo visivo del contenitore, sul quale deve anche essere riportato il termine di conservazione con la menzione "da consumarsi entro" seguita dalla data riferita al giorno, al mese e all'anno. Il termine di consumazione non puo' superare i quattro giorni successivi a quello del confezionamento. Per le indicazioni da riportare sui contenitori si applicano le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322. Per la conservazione durante il trasporto dei vari tipi di latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione, si applicano le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante il regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni e integrazioni. Presso l'esercizio di vendita la temperatura di conservazione del latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione deve essere compresa tra + 1 e + 6 gradi centigradi.

Testo in vigore dal 11 maggio 1989 al 9 maggio 2018

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 125/2004

    Altra decisione
    20 aprile 2004

    Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge 3 maggio 1989, n. 169, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il termine per la consumazione del latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione a temperatura elevata possa superare i quattro giorni successivi a quello di confezionamento. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, è intervenuto il decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181, sulla cui scorta il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle attività produttive e il Ministro della salute 24 luglio 2003 ha fissato la data di scadenza per il “latte fresco pastorizzato” e per il “latte fresco pastorizzato di alta qualità” nel sesto giorno successivo a quello del trattamento termico; inoltre, è sopravvenuta la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2003, in causa C-294/01, che, nel risolvere la questione della conformità della norma censurata al diritto comunitario, ha enunciato principi che, inserendosi direttamente nell’ordinamento interno, con il valore di 'jus superveniens', condizionano e determinano i limiti in cui quella norma conserva efficacia e deve essere applicata anche dal giudice nazionale, sicché si impone una valutazione sulla persistente rilevanza della questione sollevata.

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 5 Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1989-05-03;169~art5 · fonte su Normattiva