((L'importo dovuto da ciascun marittimo arruolato, per ogni mese di imbarco, e' il seguente: comandanti, direttori di macchina, capi commissari e primi ufficiali, L. 345; secondi e terzi ufficiali, L. 268; allievi ufficiali, L. 210; sottufficiali, L. 240; comuni e giovanotti, L. 195; mozzi e piccoli, L. 114. Per i periodi di arruolamento inferiori al mese, il contributo e' versato in proporzione al numero di giorni di imbarco. Per gli equipaggi delle navi di stazza lorda uguale o inferiore a 3.000 tonnellate il contributo mensile dei comandanti, direttori di macchina e primi ufficiali e fissato in lire 278 e per i secondi e terzi ufficiali in lire 240. Gli importi indicati nella tabella contenuta nel presente articolo sono maggiorati del 15 per cento nel caso in cui il marittimo sia imbarcato su nave cisterna. Per i comandanti, direttori di macchina, capi commissari, primi ufficiali e per il restante personale componente lo stato maggiore, imbarcati su navi esercenti servizi di preminente interesse nazionale e di societa' esercenti servizi sovvenzionati di carattere locale, la cifra indicata nella tabella sopra riportata e' maggiorata di L. 75 mensili)).

Testo vigente dal 9 maggio 1976

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 maggio 1976

Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 1955 al 9 maggio 1976. 49 parole tolte, 27 parole aggiunte.

L'importo dovuto tolto: per aggiunto: da ciascun marittimo arruolato, per ogni mese di imbarco, tolto: comprensivo sia del contributo di pertinenza del marittimo, sia di quello di pertinenza dell'armatore e' il seguente: comandanti, direttori di macchina, tolto: capo aggiunto: capi commissari e primi ufficiali, tolto: lire 690 aggiunto: L. 345; secondi e terzi ufficiali, tolto: lire 525 aggiunto: L. 268; allievi ufficiali, tolto: lire 420 aggiunto: L. 210; sottufficiali, tolto: lire 480 aggiunto: L. 240; comuni e giovanotti, tolto: lire 390 aggiunto: L. 195; mozzi e piccoli, tolto: lire 228 aggiunto: L. 114. Per i periodi di arruolamento inferiori al mese, il contributo e' versato in proporzione tolto: ali numero dei aggiunto: al numero di giorni di imbarco. Per gli equipaggi delle navi di stazza lorda uguale o inferiore a tolto: 3000 aggiunto: 3.000 tonnellate il contributo mensile tolto: per i aggiunto: dei comandanti, direttori di macchina e primi ufficiali tolto: e' aggiunto: e fissato in lire tolto: 555, aggiunto: 278 e per i secondi e terzi ufficialitolto: , in lire 480 aggiunto: in lire 240. Gli importi indicati nella tabella contenuta nel presente articolo tolto: nonche' quelli indicati nel comma precedente, sono maggiorati del 15 per cento nel caso in cui il marittimo sia … primi ufficiali e per il restante personale componente lo stato maggiore, imbarcati su navi tolto: di societa' esercenti servizi di preminente interesse nazionale e di societa' esercenti servizi sovvenzionati di carattere locale, la cifra indicata nella tabella sopra riportata e' maggiorata di tolto: lire 150 aggiunto: L. 75 mensili.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-05-03;408~art2 · fonte del testo