Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 febbraio 1955 al 4 maggio 1968. Leggi il testo vigente →
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di eta' non inferiore ai quattordici anni e non superiore ai venti, salvo la limitazione di eta', i divieti e le limitazioni di occupazione previsti dalla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1955 al 4 maggio 1968
