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Possono essere assunti come apprendisti i giovani di eta' non inferiore ai quattordici anni e non superiore ai venti, salvo la limitazione di eta', i divieti e le limitazioni di occupazione previsti dalla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1955 al 4 maggio 1968

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 123/1966

    Questione infondata
    19 dicembre 1966

    dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza del Tribunale di Caltanissetta in data 7 aprile 1965, sulla legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (disciplina dell'apprendistato), in riferimento all'art. 35 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 13 dicembre 1966. ANTON…

    Art. 35 cost. · Art. 6 Disciplina dell'apprendistato

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-01-19;25~art6 · fonte del testo