Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 marzo 1987 al 25 ottobre 2011. Leggi il testo vigente →

Possono essere assunti come apprendisti i giovani di eta' non inferiore a quindici anni e non superiore a venti, salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualita' di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il 14° anno di eta', a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 febbraio 1987, n. 56

6

La L. 28 febbraio 1987, n. 56 ha disposto (con l'art. 21, comma 5) che "nel settore artigiano i contratti collettivi nazionali di categoria possono elevare fino a 29 anni l'eta' massima di cui all'articolo 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per qualifiche ad alto contenuto professionale".

Testo in vigore dal 18 marzo 1987 al 25 ottobre 2011

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 123/1966

    Questione infondata
    19 dicembre 1966

    dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza del Tribunale di Caltanissetta in data 7 aprile 1965, sulla legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (disciplina dell'apprendistato), in riferimento all'art. 35 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 13 dicembre 1966. ANTON…

    Art. 35 cost. · Art. 6 Disciplina dell'apprendistato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 marzo 1987

Confronto con la versione in vigore dal 4 maggio 1968 al 18 marzo 1987.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 febbraio 1987, n. 56

    La L. 28 febbraio 1987, n. 56 ha disposto (con l'art. 21, comma 5) che "nel settore artigiano i contratti collettivi nazionali di categoria possono elevare fino a 29 anni l'eta' massima di cui all'articolo 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per qualifiche ad alto contenuto professionale".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-01-19;25~art6 · fonte del testo