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Possono essere assunti come apprendisti i giovani di eta' non inferiore a quindici anni e non superiore a venti, salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualita' di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il 14° anno di eta', a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Testo in vigore dal 4 maggio 1968 al 18 marzo 1987

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 123/1966

    Questione infondata
    19 dicembre 1966

    dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza del Tribunale di Caltanissetta in data 7 aprile 1965, sulla legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (disciplina dell'apprendistato), in riferimento all'art. 35 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 13 dicembre 1966. ANTON…

    Art. 35 cost. · Art. 6 Disciplina dell'apprendistato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 maggio 1968

Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 1955 al 4 maggio 1968. 18 parole tolte, 56 parole aggiunte.

Possono essere assunti come apprendisti i giovani di eta' non inferiore tolto: ai quattordici aggiunto: a quindici anni e non superiore tolto: ai venti, salvo la limitazione di eta', aggiunto: a venti, salvi i divieti e le limitazioni tolto: di occupazione previsti dalla legge tolto: sul lavoro delle donne e dei fanciulli aggiunto: sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualita' di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il 14° anno di eta', a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-01-19;25~art6 · fonte del testo