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Nella prima applicazione della presente legge, vengono iscritti di diritto nel ruolo tutti gli agenti o rappresentanti di commercio e le societa' di rappresentanza che, all'atto dell'entrata in vigore della medesima, risultino iscritti nei ruoli, transitorio ed effettivo, costituiti in base alla normativa della legge 12 marzo 1968, n. 316, abrogata dal successivo articolo 12.
Testo in vigore dal 22 maggio 1985 al 3 giugno 1986
