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Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituito un ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio. Al ruolo di cui al precedente comma devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attivita' di agente o rappresentante di commercio che siano in possesso dei requisiti fissati dai successivi articoli 5 e 6.

Testo in vigore dal 22 maggio 1985 al 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:legge:1985-05-03;204~art2 · fonte su Normattiva