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L'autorizzazione di cui al precedente articolo e' rilasciata con provvedimento del sindaco, sentito l'ufficiale sanitario comunale. Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Contro il provvedimento del sindaco che rifiuti l'autorizzazione e' ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa entro il termine di giorni trenta dalla notifica.

Testo in vigore dal 9 marzo 1963 al 31 gennaio 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-14;161~art3 · fonte su Normattiva