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((L'autorizzazione di cui all'articolo 2 e' rilasciata con provvedimento del sindaco, sentita la commissione di cui al precedente articolo 2-bis)). Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Contro il provvedimento del sindaco che rifiuti l'autorizzazione e' ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa entro il termine di giorni trenta dalla notifica.
Testo in vigore dal 31 gennaio 1971 al 14 settembre 2012
