Art. 28 — Capi dei dipartimenti e degli uffici
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I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21 nonche' dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari ordinari di ruolo o fuori ruolo in servizio.
Testo in vigore dal 12 settembre 1988 al 16 settembre 1999
