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((I prodotti sementieri delle categorie di base e certificata, previste dal precedente articolo 7, non possono essere venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio se non appartenenti a varieta' iscritte nei registri di varieta' di cui al successivo articolo 19 od iscritte nel catalogo comune europeo, nei limiti di operativita' in esso indicati, e se non siano muniti di uno speciale cartellino ufficiale rilasciato dall'ente incaricato del controllo ed attestante che i prodotti stessi sono stati sottoposti, con esito favorevole, ai controlli prescritti. Per il rilascio del cartellino e' dovuto dall'interessato il compenso di cui al successivo articolo 41)). L'attestazione del cartellino ufficiale non esclude la responsabilita' della ditta circa la rispondenza del prodotto alle qualita' dichiarate. ((Sono applicabili le disposizioni dell'ottavo, decimo e undicesimo comma del precedente articolo 11. L'apposizione del cartellino ufficiale non e' obbligatoria per i miscugli e le piccole confezioni di prodotti sementieri previsti nei commi tredicesimo e quattordicesimo del precedente articolo 11)).

Testo in vigore dal 11 giugno 1976 al 2 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096~art12 · fonte su Normattiva