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I prodotti sementieri delle categorie di base e certificata, previste dal precedente articolo 7, non possono essere venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio se non appartenenti a varieta' iscritte nei registri di varieta' di cui al successivo articolo 19 od iscritte nel catalogo comune europeo, nei limiti di operativita' in esso indicati, e se non siano muniti di uno speciale cartellino ufficiale rilasciato dall'ente incaricato del controllo ed attestante che i prodotti stessi sono stati sottoposti, con esito favorevole, ai controlli prescritti. Per il rilascio del cartellino e' dovuto dall'interessato il compenso di cui al successivo articolo 41. L'attestazione del cartellino ufficiale non esclude la responsabilita' della ditta circa la rispondenza del prodotto alle qualita' dichiarate. ((I prodotti sementieri di cui al primo comma del presente articolo devono essere contenuti in involucri chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale. Le modalita' della chiusura ufficiale e le disposizioni in materia di contrassegno ufficiale degli imballaggi sono disciplinate dal regolamento di esecuzione della presente legge. Con lo stesso regolamento saranno stabilite per le piccole confezioni i limiti di peso e le specie per le quali non e' obbligatoria la chiusura ufficiale e l'apposizione del cartellino di certificazione)).
Testo in vigore dal 2 agosto 1978 al 14 settembre 2012
