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I prodotti sementieri delle categorie di base e certificata, previste dal precedente articolo 7, non possono essere venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio se non appartenenti a varieta' iscritte nei registri di varieta' di cui al successivo articolo 19 od iscritte nel catalogo comune europeo, nei limiti di operativita' in esso indicati, e se non siano muniti di uno speciale cartellino ufficiale rilasciato dall'ente incaricato del controllo ed attestante che i prodotti stessi sono stati sottoposti, con esito favorevole, ai controlli prescritti. Per il rilascio del cartellino e' dovuto dall'interessato il compenso di cui al successivo articolo 41. 20 L'attestazione del cartellino ufficiale non esclude la responsabilita' della ditta circa la rispondenza del prodotto alle qualita' dichiarate. I prodotti sementieri di cui al primo comma del presente articolo devono essere contenuti in involucri chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale. Le modalita' della chiusura ufficiale e le disposizioni in materia di contrassegno ufficiale degli imballaggi sono disciplinate dal regolamento di esecuzione della presente legge. Con lo stesso regolamento saranno stabilite per le piccole confezioni i limiti di peso e le specie per le quali non e' obbligatoria la chiusura ufficiale e l'apposizione del cartellino di certificazione.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 148
20Il D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 148, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "In deroga all'articolo 12, primo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, si puo' autorizzare la commercializzazione di miscele di sementi foraggere di vari generi, specie e se del caso sottospecie, destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche, di cui all'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096. Tali miscele possono contenere sementi di piante foraggere di cui alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, e di piante non foraggere ai sensi di detta legge. Dette miscele sono designate come: «miscele di sementi per la preservazione»".
Testo in vigore dal 14 settembre 2012 al 14 marzo 2021
