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Chiunque omette di tenere o tiene irregolarmente i registri di carico e scarico prescritti dai precedenti articoli 5 e 18 e' punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. Nel caso di violazione delle disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei prodotti sementieri di cui ai precedenti articoli 10, secondo comma, 11, 12, primo comma e 17 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000, salvo quanto disposto nel successivo articolo.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1971 al 6 marzo 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096~art32 · fonte su Normattiva