Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 212/2019

    Questione infondata
    12 settembre 2019

    Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per violazione della discrezionalità di cui gode il legislatore in sede di quantificazione dei trattamenti sanzionatori, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, della legge n. 1096 del 1971, come sostituito dall'art. 3, comma 2, lett. c ), della legge n. 4 del 2011. Deve essere infatti riservato al merito il vaglio in ordine alla sussistenza, o meno, della dedotta irragionevolezza del trattamento sanzionatorio, in quanto anche la stessa Avvocatura generale dello Stato, nel formulare l'eccezione, finisce per contestare la fondatezza delle argomentazioni del rimettente, adducendo considerazioni che attengono al merito delle questioni sollevate. Secondo la giurisprudenza costituzionale, se è vero che la valutazione della congruità delle sanzioni rientra nella discrezionalità legislativa, ciò tuttavia non preclude l'intervento della Corte costituzionale laddove le scelte sanzionatorie adottate dal legislatore si rivelino manifestamente arbitrarie o irragionevoli. ( Precedente citato: sentenza n. 115 del 2019 ).

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 97 cost. · Art. 33 Disciplina dell'attivita' sementiera

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096~art33 · fonte su Normattiva