Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 marzo 2011 al 14 marzo 2021. Leggi il testo vigente →

A chiunque omette di tenere o tiene irregolarmente i registri di carico e scarico prescritti dagli articoli 5 e 18 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000. 2. Nel caso di violazione delle disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei prodotti sementieri di cui agli articoli 10, secondo comma, 11, 12, primo comma, e 17, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000, salvo quanto disposto dall'articolo 33

Testo in vigore dal 6 marzo 2011 al 14 marzo 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096~art32 · fonte su Normattiva