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Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti, o non rispondenti a quelli indicati sulla merce o pone in vendita miscugli in casi non consentiti ovvero pone in commercio prodotti importati in confezioni non originali o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui al penultimo ed ultimo comma del precedente articolo 17, e' punito con la multa stabilita in misura proporzionale di lire 20.000 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti sementieri e comunque per un importo non inferiore a lire 100.000, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato. La stessa pena si applica a chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non sottoposti al controllo prescritto per la categoria nella quale essi risultano classificati. Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 60.000 a lire 200.000 in caso di violazione delle norme della presente legge per le quali non sia prevista una specifica sanzione.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1971 al 11 giugno 1976

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 212/2019

    Questione infondata
    12 settembre 2019

    Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per violazione della discrezionalità di cui gode il legislatore in sede di quantificazione dei trattamenti sanzionatori, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, della legge n. 1096 del 1971, come sostituito dall'art. 3, comma 2, lett. c ), della legge n. 4 del 2011. Deve essere infatti riservato al merito il vaglio in ordine alla sussistenza, o meno, della dedotta irragionevolezza del trattamento sanzionatorio, in quanto anche la stessa Avvocatura generale dello Stato, nel formulare l'eccezione, finisce per contestare la fondatezza delle argomentazioni del rimettente, adducendo considerazioni che attengono al merito delle questioni sollevate. Secondo la giurisprudenza costituzionale, se è vero che la valutazione della congruità delle sanzioni rientra nella discrezionalità legislativa, ciò tuttavia non preclude l'intervento della Corte costituzionale laddove le scelte sanzionatorie adottate dal legislatore si rivelino manifestamente arbitrarie o irragionevoli. ( Precedente citato: sentenza n. 115 del 2019 ).

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 97 cost. · Art. 33 Disciplina dell'attivita' sementiera

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096~art33 · fonte su Normattiva