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Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti, o non rispondenti a quelli indicati sulla merce, o pone in vendita miscugli in casi non consentiti ovvero pone in commercio prodotti importati in confezioni non originali o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli ultimi tre commi dell'articolo 17, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma stabilita in misura proporzionale di euro 40 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti sementieri e comunque per un importo non inferiore a euro 4.000. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione prevista al comma 1 si applica a chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non sottoposti al controllo prescritto per la categoria nella quale essi risultano classificati. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 6.000 in caso di violazione delle norme della presente legge per le quali non sia prevista una specifica sanzione

Testo in vigore dal 6 marzo 2011 al 14 marzo 2021

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 212/2019

    Questione infondata
    12 settembre 2019

    Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per violazione della discrezionalità di cui gode il legislatore in sede di quantificazione dei trattamenti sanzionatori, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, della legge n. 1096 del 1971, come sostituito dall'art. 3, comma 2, lett. c ), della legge n. 4 del 2011. Deve essere infatti riservato al merito il vaglio in ordine alla sussistenza, o meno, della dedotta irragionevolezza del trattamento sanzionatorio, in quanto anche la stessa Avvocatura generale dello Stato, nel formulare l'eccezione, finisce per contestare la fondatezza delle argomentazioni del rimettente, adducendo considerazioni che attengono al merito delle questioni sollevate. Secondo la giurisprudenza costituzionale, se è vero che la valutazione della congruità delle sanzioni rientra nella discrezionalità legislativa, ciò tuttavia non preclude l'intervento della Corte costituzionale laddove le scelte sanzionatorie adottate dal legislatore si rivelino manifestamente arbitrarie o irragionevoli. ( Precedente citato: sentenza n. 115 del 2019 ).

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 97 cost. · Art. 33 Disciplina dell'attivita' sementiera

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 6 marzo 2011

Confronto con la versione in vigore dal 11 giugno 1976 al 6 marzo 2011. 28 parole tolte, 46 parole aggiunte.

tolto: Chiunqueaggiunto: Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabilitiaggiunto: , o non rispondenti a quelli indicati sulla merceaggiunto: , o pone in vendita miscugli in casi non consentiti ovvero pone in commercio prodotti importati in confezioni non originali o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli ultimi tre commi tolto: del precedente articolo 17, e' punito con la multa aggiunto: dell'articolo 17, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma stabilita in misura proporzionale di tolto: L. 20.000 aggiunto: euro 40 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti sementieri e comunque per un importo non inferiore a tolto: L. 100.000, salvo aggiunto: euro 4.000. Salvo che il fatto costituisca tolto: piu' grave reato. La stessa pena aggiunto: reato, la sanzione prevista al comma 1 si applica a chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non sottoposti al controllo prescritto per la categoria nella quale essi risultano classificati. tolto: Si aggiunto: 3. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da tolto: lire 60 aggiunto: euro 4.000 a tolto: lire 200 aggiunto: euro 6.000 in caso di violazione delle norme della presente legge per le quali non sia prevista una specifica sanzionetolto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096~art33 · fonte del testo