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Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentiti gli organi scientifici competenti, puo' autorizzare l'introduzione e la circolazione nel territorio nazionale, in deroga alle disposizioni contenute nella presente legge, di limitati quantitativi di prodotti sementieri destinati a fini scientifici, sperimentali e di miglioramento genetico, nonche' di prodotti di generazioni precedenti destinati alla produzione sementiera di base.
Testo in vigore dal 22 dicembre 1971 al 11 giugno 1976
