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((In deroga alle disposizioni contenute nella presente legge il Ministro per l'agricoltura e le foreste, a richiesta degli interessati, puo' autorizzare i costitutori, o i loro aventi causa, a porre in circolazione materiali sementieri nazionali o ad introdurre e a porre in circolazione nel territorio nazionale prodotti sementieri destinati alla produzione di sementi di base; puo' inoltre, sentiti gli organi scientifici competenti, rilasciare la stessa autorizzazione per limitati quantitativi di prodotti sementieri destinati a fini scientifici, sperimentali e di miglioramento genetico. I materiali sementieri di cui al presente articolo non possono essere posti in vendita e devono circolare in involucri chiusi e muniti di un cartellino, o di scrittura indelebile posta sull'involucro, recante la dicitura "materiale sementiero non destinato alla vendita" seguita dagli estremi dell'autorizzazione ministeriale, nonche' dall'indicazione del titolare della stessa azienda agricola destinataria)).
Testo in vigore dal 11 giugno 1976 al 23 giugno 2001
