Art. 12
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Decadono dal godimento dell'assegno continuativo gli orfani quando raggiungono la maggiore eta' e, anche prima, quando contraggono matrimonio. L'assegno continuativo viene invece conservato nel caso che gli orfani maggiorenni vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 3, punto 2), e non abbiano contratto matrimonio. Gli assegni continuativi alle vedove, ove queste muoiano o passino ad altre nozze, sono riversibili agli orfani minorenni o maggiorenni se si trovino nelle condizioni suindicate, nella misura prevista dall'articolo 10. Quando per qualsiasi causa vengono a cessare dalla compartecipazione all'assegno uno o piu' figli dello stesso genitore, l'assegno viene corrisposto agli altri nella misura prevista nel suddetto articolo.
Testo in vigore dal 18 agosto 1967 al 16 dicembre 2010
