Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1967 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Decadono dal godimento dell'assegno continuativo gli orfani quando raggiungono la maggiore eta' e, anche prima, quando contraggono matrimonio. L'assegno continuativo viene invece conservato nel caso che gli orfani maggiorenni vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 3, punto 2), e non abbiano contratto matrimonio. Gli assegni continuativi alle vedove, ove queste muoiano o passino ad altre nozze, sono riversibili agli orfani minorenni o maggiorenni se si trovino nelle condizioni suindicate, nella misura prevista dall'articolo 10. Quando per qualsiasi causa vengono a cessare dalla compartecipazione all'assegno uno o piu' figli dello stesso genitore, l'assegno viene corrisposto agli altri nella misura prevista nel suddetto articolo.

Testo in vigore dal 18 agosto 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-08-06;699~art12 · fonte del testo