Art. 11
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10, 11 e 21 della legge 6 agosto 1967, n. 699 (Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto"), denunciati, per contrasto con gli artt. 3, 37 e 38 Cost., nella parte in cui prevedono che l'assegno vitalizio di riversibilità venga corrisposto solo alla moglie e non anche al marito superstite: atteso che - a seguito della sent. n. 6/1980, che ha parificato, anche per il passato, la posizione del vedovo a quella della vedova (già equiparate, ma solo per l'avvenire, dalla legge n. 903 del 1977) - la questione stessa risulta priva di base normativa. - S. n. 6/1980.
Art. 38 cost. · Art. 10 Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto" · Art. 11 Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto" · Art. 21 Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto"
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1967 al 16 dicembre 2010. 189 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Quando i ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi vengono a morte in attivita' di servizio, hanno diritto all'assegno continuativo le vedove e gli orfani minorenni o maggiorenni se si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 3, punto 2), sempreche' il personale suddetto abbia contribuito al Fondo per almeno 15 anni. Per la durata di 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti degli iscritti al Fondo alla data predetta, il periodo minimo di contribuzione per avere diritto all'assegno e' di cinque anni. Il periodo minimo di contribuzione di cui al primo comma non e' necessario se il dipendente sia morto a cagione dell'esercizio delle sue funzioni e la liquidazione dell'assegno e' fatta come se il dipendente avesse contribuito al Fondo per il periodo minimo di 20 anni. Qualora il dipendente avesse gia' contribuito per un periodo superiore a 10 anni, il periodo stesso, ai fini della liquidazione dell'assegno, verra' aumentato di altri 10 anni. L'assegno continuativo e' calcolato con gli stessi criteri di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge e valgono le disposizioni contenute nell'articolo 10.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-08-06;699~art11 · fonte del testo