Art. 22
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1967 al 16 dicembre 2010. 97 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il Consiglio di amministrazione dell'Ente fissa per ogni esercizio finanziario la disponibilita' per la concessione dei prestiti di cui al punto 6) dell'articolo 3. I prestiti vengono concessi, secondo modalita' e limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione e a giudizio insindacabile dello stesso, nei casi di accertata esigenza per spese di miglioramento dell'attrezzatura e del locale della ricevitoria. I prestiti di norma non possono essere di durata superiore ad un anno. Il tasso annuo d'interesse non potra' superare il tasso massimo previsto per i piccoli prestiti concessi dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza ai dipendenti dello Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-08-06;699~art22 · fonte del testo