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Il Consiglio di amministrazione dell'Ente fissa per ogni esercizio finanziario la disponibilita' per la concessione dei prestiti di cui al punto 6) dell'articolo 3. I prestiti vengono concessi, secondo modalita' e limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione e a giudizio insindacabile dello stesso, nei casi di accertata esigenza per spese di miglioramento dell'attrezzatura e del locale della ricevitoria. I prestiti di norma non possono essere di durata superiore ad un anno. Il tasso annuo d'interesse non potra' superare il tasso massimo previsto per i piccoli prestiti concessi dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza ai dipendenti dello Stato.

Testo in vigore dal 18 agosto 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-08-06;699~art22 · fonte del testo