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Tutti gli assegni, liquidati ai sensi dell'articolo 23, aventi decorrenza da data anteriore al 1 marzo 1966, sono aumentati, con effetto dal 10 luglio 1963, in ragione del 30 per cento del loro importo lordo e di una ulteriore cifra, di pari importo, con effetto dal 1 luglio 1965. Il duplice aumento di cui sopra e' concesso anche agli assegni degli aiuto ricevitori del lotto, aiuto ricevitori aggiunti e commessi avventizi a riposo e loro superstiti, aventi decorrenza da data anteriore al 1 marzo 1966. L'importo degli assegni di cui al secondo comma non puo' essere superiore a quello che risulterebbe qualora essi fossero riliquidati con riferimento alla retribuzione corrisposta alla data del 1 marzo 1966 a impiegati di pari qualifica e anzianita'.

Testo in vigore dal 18 agosto 1967 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1967-08-06;699~art24 · fonte del testo