Art. 29
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Gli assegni continuativi vengono pagati a rate mensili maturate in base ai ruoli. Gli assegni vitalizi e continuativi corrisposti dall'Ente non sono cedibili, ne' sequestrabili, ne' pignorabili, fatta eccezione per i debiti verso l'Ente e per gli altri casi previsti dall'articolo 93 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni. Avverso la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente per il conferimento di assegni vitalizi e continuativi e' ammesso il ricorso alla Corte dei conti nel termine di 90 giorni a decorrere dalla data dell'avvenuta comunicazione del provvedimento impugnato.
Testo in vigore dal 18 agosto 1967 al 22 gennaio 1976
