Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 gennaio 1976 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Gli assegni continuativi vengono pagati a rate mensili maturate in base ai ruoli. Gli assegni vitalizi e continuativi corrisposti dall'Ente non sono cedibili, ne' sequestrabili, ne' pignorabili, fatta eccezione per i debiti verso l'Ente e per gli altri casi previsti dall'articolo 93 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni. 2 Avverso la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente per il conferimento di assegni vitalizi e continuativi e' ammesso il ricorso alla Corte dei conti nel termine di 90 giorni a decorrere dalla data dell'avvenuta comunicazione del provvedimento impugnato.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale con sentenza del 14-15 gennaio 1976, n. 8 (in G.U. 1a S.S. 21/01/1976, n. 18) ha dichiarato "altresi', d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e negli stessi limiti, la illegittimita' costituzionale delle disposizioni di cui [...] all'art. 29, secondo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, sulla disciplina dell'Ente Fondo trattamento quiescenza al personale del lotto."

Testo in vigore dal 22 gennaio 1976 al 16 dicembre 2010

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 gennaio 1976

Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1967 al 22 gennaio 1976.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza del 14-15 gennaio 1976, n. 8 (in G.U. 1a S.S. 21/01/1976, n. 18) ha dichiarato "altresi', d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e negli stessi limiti, la illegittimita' costituzionale delle disposizioni di cui [...] all'art. 29, secondo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, sulla disciplina dell'Ente Fondo trattamento quiescenza al personale del lotto."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-08-06;699~art29 · fonte del testo