Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1967 al 16 dicembre 2010. 337 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Ha diritto al trattamento di quiescenza il personale che abbia contribuito al Fondo per il periodo di almeno 20 anni. A richiesta degli interessati, e' riconosciuto utile, agli effetti del diritto all'assegno vitalizio, il servizio prestato dagli aiuto ricevitori, dagli aiuto ricevitori aggiunti e dai commessi avventizi con iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale in data anteriore alla iscrizione al Fondo in qualita' di aiuto ricevitore o di commesso avventizio e cioe', rispettivamente, anteriormente al 1 luglio 1943 ed al 1 gennaio 1947. In detto caso, l'intero importo dei contributi assicurativi obbligatori per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti, pagati dall'aiuto ricevitore e dal commesso avventizio, fino al giorno della iscrizione all'Ente, dovra' essere versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Ente stesso, insieme con i relativi interessi maturati. La richiesta di cui al secondo comma e' esclusa qualora, alla data dell'iscrizione all'Ente, l'Istituto nazionale della previdenza sociale abbia gia' provveduto alla liquidazione della pensione di vecchiaia. I ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi possono riscattare fino ad un massimo di 7 anni, il servizio prestato anteriormente all'iscrizione al Fondo, alle condizioni e con le modalita' stabilite nell'articolo 25 della presente legge, purche' esso non rientri nel disposto di cui al secondo comma. E' consentito il cumulo del periodo di servizio coperto da iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale col periodo ammesso a riscatto a norma del precedente comma. Il ricevitore, l'aiuto ricevitore, l'aiuto ricevitore aggiunto e il commesso avventizio, che per ferite riportate e per infermita' contratte a cagione dell'esercizio delle sue funzioni e' divenuto inabile a prestare ulteriormente servizio, ha diritto di essere collocato a riposo e di conseguire l'assegno, qualunque sia la durata della contribuzione al Fondo. Ai fini della liquidazione dell'assegno, il periodo di contribuzione e' aumentato di 10 anni. La misura dell'assegno non potra' comunque essere inferiore a quella dell'assegno spettante con 20 anni di contribuzione. L'assegno e' concesso soltanto quando il servizio abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata della infermita' contratta o delle ferite riportate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-08-06;699~art4 · fonte del testo