Art. 5
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1967 al 16 dicembre 2010. 126 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per la durata di 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge, i ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi collocati a riposo, con meno di 20 anni di contribuzione al Fondo e non meno di 10, godono di un assegno vitalizio commisurato al 26 per cento, 27,80 per cento, 29,60 per cento, 31,40 per cento, 33,20 per cento, 35 per cento, 36,80 per cento, 38,60 per cento, 40,40 per cento, 42,20 per cento della base pensionabile, rispettivamente per 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 anni di contribuzione. Nella determinazione della base pensionabile dei ricevitori dovra' tenersi conto della limitazione di cui allo articolo 8 della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-08-06;699~art5 · fonte del testo