Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1967 al 16 dicembre 2010. 306 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: L'Ente provvede:
tolto: 1) a corrispondere assegni vitalizi al personale del lotto (ricevitori, aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti) collocato a riposo, dispensato dal servizio e revocato, nonche' ai commessi avventizi quando cessano dal servizio;
tolto: 2) a corrispondere assegni continuativi alle vedove e agli orfani minorenni del personale suddetto morto in servizio od in pensione. L'assegno continuativo e' dovuto anche agli orfani maggiorenni ed alle orfane nubili maggiorenni, inabili a proficuo lavoro, conviventi a carico di detto personale e nullatenenti. Sono equiparate alle orfane nubili le orfane vedove che si trovino nelle predette condizioni, purche' la convivenza a carico sussista da almeno 5 anni dopo la morte del marito. Non si considerano nullatenenti gli orfani o le orfane maggiorenni che usufruiscano di un reddito superiore alle lire 240.000 annue, tenendo conto di eventuale altra pensione od analogo assegno loro spettante o appartengano a nucleo familiare il cui reddito accertato ai fini dell'imposta complementare superi un milione di lire all'anno;
tolto: 3) a corrispondere, agli iscritti all'Ente e ai titolari di assegni vitalizi, assegni straordinari (sussidi) nei limiti fissati per ogni esercizio dal Consiglio di amministrazione;
tolto: 4) a garantire le gestioni dei ricevitori e degli aiuto ricevitori sprovvisti di cauzione;
tolto: 5) a corrispondere un'indennita' di buonuscita:
tolto: a) agli iscritti collocati a riposo o comunque cessati dal servizio, con diritto all'assegno vitalizio, secondo le norme dell'articolo 21;
tolto: b) ai superstiti del personale di cui sopra ed a quelli degli iscritti morti in servizio con diritto all'assegno vitalizio secondo le norme dell'articolo 21;
tolto: c) al personale dimissionario o comunque cessato dal servizio senza diritto all'assegno, secondo le norme dell'articolo 16;
tolto: 6) ad accordare prestiti ai gestori per esigenze della ricevitoria;
tolto: 7) ad esercitare, nei limiti delle possibilita' finanziarie dell'Ente, altre forme di assistenza e previdenza a favore del personale iscritto all'Ente e dei titolari di assegni vitalizi e dei loro familiari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1967-08-06;699~art3 · fonte del testo