Art. 5
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Per la durata di 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge, i ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi collocati a riposo, con meno di 20 anni di contribuzione al Fondo e non meno di 10, godono di un assegno vitalizio commisurato al 26 per cento, 27,80 per cento, 29,60 per cento, 31,40 per cento, 33,20 per cento, 35 per cento, 36,80 per cento, 38,60 per cento, 40,40 per cento, 42,20 per cento della base pensionabile, rispettivamente per 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 anni di contribuzione. Nella determinazione della base pensionabile dei ricevitori dovra' tenersi conto della limitazione di cui allo articolo 8 della presente legge.
Testo in vigore dal 18 agosto 1967 al 16 dicembre 2010
