Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto"
Art. 6
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Sono collocati a riposo d'autorita':
- a)i ricevitori, gli aiuto ricevitori e gli aiuto ricevitori aggiunti che hanno compiuto il 70° anno di eta';
- b)il personale suddetto che risulti permanentemente inidoneo a compiere i propri doveri d'ufficio. La inidoneita' deve essere comprovata da una Commissione medico-fiscale. L'impiegato ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia. Per la durata di 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, il limite di eta' - nei riguardi di tutto il personale attualmente in servizio con qualunque qualifica - puo' essere elevato oltre i settanta anni, ma non oltre i settantatre. L'Amministrazione del lotto graduera' il collocamento a riposo del personale attualmente in servizio e che verra' a superare i settanta anni nei tre anni successivi, in maniera che alla fine del predetto periodo non resti in servizio personale in eta' superiore ad anni settanta. Gli aiuto ricevitori non possono accedere alla nomina a ricevitore quando abbiano superato i sessantotto anni. I commessi avventizi cessano dal servizio al compimento del 70° anno di eta'. In ogni caso l'autorizzazione a prestare servizio in sostituzione di aiuto ricevitori puo' essere revocata, qualora i commessi avventizi risultino permanentemente inidonei a compiere i propri doveri d'ufficio. La inidoneita' deve essere comprovata da una Commissione medico-fiscale. L'impiegato ha diritto a farsi assistere da un medico di propria fiducia.
Testo in vigore dal 18 agosto 1967 al 13 luglio 1980
