Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 luglio 1980 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Sono collocati a riposo d'autorita':

  • a)i ricevitori, gli aiuto ricevitori e gli aiuto ricevitori aggiunti che hanno compiuto il 70° anno di eta'; 3
  • b)il personale suddetto che risulti permanentemente inidoneo a compiere i propri doveri d'ufficio. La inidoneita' deve essere comprovata da una Commissione medico-fiscale. L'impiegato ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia. Per la durata di 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, il limite di eta' - nei riguardi di tutto il personale attualmente in servizio con qualunque qualifica - puo' essere elevato oltre i settanta anni, ma non oltre i settantatre. L'Amministrazione del lotto graduera' il collocamento a riposo del personale attualmente in servizio e che verra' a superare i settanta anni nei tre anni successivi, in maniera che alla fine del predetto periodo non resti in servizio personale in eta' superiore ad anni settanta. Gli aiuto ricevitori non possono accedere alla nomina a ricevitore quando abbiano superato i sessantotto anni. I commessi avventizi cessano dal servizio al compimento del 70° anno di eta'. In ogni caso l'autorizzazione a prestare servizio in sostituzione di aiuto ricevitori puo' essere revocata, qualora i commessi avventizi risultino permanentemente inidonei a compiere i propri doveri d'ufficio. La inidoneita' deve essere comprovata da una Commissione medico-fiscale. L'impiegato ha diritto a farsi assistere da un medico di propria fiducia.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 luglio 1980, n.312

3

La L. 11 luglio 1980, n.312 ha disposto (con l'art. 27, comma 6) che "Il limite di eta' stabilito per il collocamento a riposo d'autorita', dall'articolo 6, lettera a), della legge 6 agosto 1967, n. 699, e' ridotto a 65 anni. Il personale che ha superato detto limite di eta' sara' collocato in pensione nell'arco di tre anni."

Testo in vigore dal 13 luglio 1980 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 luglio 1980

Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1967 al 13 luglio 1980.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 luglio 1980, n.312

    La L. 11 luglio 1980, n.312 ha disposto (con l'art. 27, comma 6) che "Il limite di eta' stabilito per il collocamento a riposo d'autorita', dall'articolo 6, lettera a), della legge 6 agosto 1967, n. 699, e' ridotto a 65 anni. Il personale che ha superato detto limite di eta' sara' collocato in pensione nell'arco di tre anni."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-08-06;699~art6 · fonte del testo