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Possono essere collocati a riposo su domanda i ricevitori, gli aiuto ricevitori e gli aiuto ricevitori aggiunti e possono chiedere di cessare dal servizio i commessi avventizi che abbiano compiuto il 650 anno di eta', sempre che le disponibilita' del Fondo lo consentano. Annualmente il Consiglio di amministrazione fissa il numero degli iscritti al Fondo che possono essere collocati a riposo su domanda. La graduatoria degli aventi diritto sara' fissata in base all'eta' di ognuno di essi.

Testo in vigore dal 18 agosto 1967 al 8 luglio 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-08-06;699~art7 · fonte del testo