Art. 7
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Possono essere collocati a riposo su domanda i ricevitori, gli aiuto ricevitori e gli aiuto ricevitori aggiunti e possono chiedere di cessare dal servizio i commessi avventizi che abbiano compiuto il 650 anno di eta', sempre che le disponibilita' del Fondo lo consentano. Annualmente il Consiglio di amministrazione fissa il numero degli iscritti al Fondo che possono essere collocati a riposo su domanda. La graduatoria degli aventi diritto sara' fissata in base all'eta' di ognuno di essi. ((I ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi dimissionari conseguono il diritto all'assegno vitalizio, qualora abbiano raggiunto una eta' non inferiore a quella prevista per il collocamento a riposo ridotta di 5 anni e contino almeno 20 anni di contribuzione al Fondo trattamento quiescenza ed assegni straordinari al personale del lotto, oppure a qualunque eta' qualora abbiano effettuato almeno 25 anni di contribuzione al Fondo predetto)).
Testo in vigore dal 8 luglio 1973 al 16 dicembre 2010
