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Per la determinazione del trattamento di quiescenza agli aiuto ricevitori, agli aiuto ricevitori aggiunti e ai commessi avventizi viene presa a base la retribuzione oro spettante all'atto della cessazione dal servizio. La liquidazione dell'assegno avviene tenendo conto degli stessi criteri stabiliti per i ricevitori di cui al comma terzo dell'articolo 8 della presente legge. Nel computo degli anni di contribuzione la frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno intero, quella inferiore o uguale a sei mesi si trascura.

Testo in vigore dal 18 agosto 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-08-06;699~art9 · fonte del testo