Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 587/1988

    Ha colpito questo articolo
    31 maggio 1988

    PENSIONI - RIVERSIBILITÀ. Il potere legiferante dello Stato non può spingersi sino ad incidere nella sfera personale di chi siasi risolto a contrarre il vincolo familiare, così comprimendo valori costituzionalmente protetti. Pertanto è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art.10, settimo comma, L. 6 agosto 1967, n.699 limitatamente alle parole "e se la differenza d'età tra i due coniugi non sia maggiore di anni 20".

    Art. 10 Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto" · Art. 81 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 6 Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro

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  • Ordinanza n. 240/1986

    Questione infondata
    18 novembre 1986

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10, 11 e 21 della legge 6 agosto 1967, n. 699 (Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto"), denunciati, per contrasto con gli artt. 3, 37 e 38 Cost., nella parte in cui prevedono che l'assegno vitalizio di riversibilità venga corrisposto solo alla moglie e non anche al marito superstite: atteso che - a seguito della sent. n. 6/1980, che ha parificato, anche per il passato, la posizione del vedovo a quella della vedova (già equiparate, ma solo per l'avvenire, dalla legge n. 903 del 1977) - la questione stessa risulta priva di base normativa. - S. n. 6/1980.

    Art. 38 cost. · Art. 10 Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto" · Art. 11 Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto" · Art. 21 Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto"

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  • Ordinanza n. 114/1980

    Altra decisione
    16 luglio 1980

    Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 36 Cost. - dell'art. 10, comma settimo, della legge 6 agosto 1967, n. 699, nella parte in cui esclude dal diritto alla pensione di riversibilità le vedove dei dipendenti delle ricevitorie del lotto, in ragione della differenza di età col marito dante causa, postoché, successivamente all'emissione dell'ordinanza di rinvio è stata promulgata la legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, la quale, all'art. 11, ha parificato in tema di prestazioni previdenziali la posizione del marito dell'assicurata o della pensionata (deceduta posteriormente alla data della sua entrata in vigore) a quella della moglie dell'assicurato o del pensionato, ed inoltre detta norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, limitatamente alle parole contenute nel primo comma "deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge", acquisendo così effetto retroattivo, per cui si rende necessario un riesame della rilevanza della prospettata questione tenendo conto della normativa sopraggiunta. - S. n. 6/1980 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale parziale dell'art. 11 della legge n. 903/1977.

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 31 cost. · Art. 36 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 22 marzo 1990 al 16 dicembre 2010. 555 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: In caso di morte del ricevitore, dell'aiuto ricevitore, dell'aiuto ricevitore aggiunto e del commesso avventizio provvisti di assegno vitalizio, questo e' riversibile alla vedova ed agli orfani secondo le seguenti misure:

tolto: 1) vedova, 50 per cento;

tolto: 2) orfani soli, in numero non maggiore di due, un terzo; tre orfani, 40 per cento; quattro orfani, 50 per cento; cinque o piu' orfani, 60 per cento;

tolto: 3) vedova con orfani aventi diritto all'assegno: con un orfano, 60 per cento; con 2 orfani, 65 per cento: con tre orfani, 70 per cento; con quattro e piu' orfani, 75 per cento;

tolto: 4) quando la vedova viva separata da tutti o da qualcuno degli orfani, o, in ogni caso, quando vi siano figli di precedente matrimonio del marito, l'assegno viene ripartito nel modo seguente: il 40 per cento alla vedova e il rimanente, calcolato come al precedente n. 3), diviso in parti uguali fra tutti gli orfani. Gli aventi diritto debbono presentare domanda per ottenere la riversibilita' dell'assegno, al Consiglio di amministrazione dell'Ente per il tramite dell'intendenza di finanza della Provincia, corredandola dei documenti di rito. L'assegno decorre dal giorno successivo alla morte dell'iscritto. Per i casi in cui venga a cessare l'assegno alla vedova o ai figli, si procedera' alla modificazione della misura dell'assegno con le norme precedenti. E' ammesso il cumulo di un assegno diretto con un assegno indiretto, anche a carico dello Stato. E' altresi' ammesso il cumulo degli assegni di riversibilita' cui gli orfani di padre e di madre abbiano diritto da parte di entrambi gli ascendenti che siano stati dipendenti dello Stato o dell'Amministrazione del lotto. In caso di decesso della moglie titolare di assegno a carico dell'Ente Fondo, e' ammessa la riversibilita' a favore del marito quando questi sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro, risulti a carico della moglie ed abbia contratto matrimonio quando la stessa non aveva compiuto i 50 anni di eta'. In tal caso l'assegno e' liquidato applicando le percentuali vigenti per la vedova. L'assegno non spetta se sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per colpa del marito. La vedova ha diritto all'assegno di riversibilita', a condizione che il matrimonio se contratto dal dipendente oppure dal titolare di assegno a carico del Fondo dopo il 650 anno di eta', avvenga prima del compimento del settantaduesimo anno di eta' e sia durato almeno due anni e se la differenza di eta' tra i due coniugi non sia maggiore di anni 20. Si prescinde dalle suddette condizioni qualora dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma. La riversibilita' in favore della vedova e' esclusa quando sia stata pronunciata sentenza di separazione per colpa della moglie. Nel caso in cui l'assegno non spetti alla vedova o al vedovo perche' e' stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per colpa dell'uno o dello altro, ove sussista il caso di bisogno, e' corrisposto alla vedova o al vedovo un assegno alimentare pari al 20 per cento dell'assegno diretto; qualora esistano orfani il predetto assegno alimentare non puo' superare la differenza fra l'importo dell'assegno di riversibilita' che sarebbe spettato alla vedova o al vedovo con orfani ove non fosse stata pronunciata sentenza di separazione e l'importo dell'assegno dovuto agli orfani. L'assegno vitalizio o l'assegno alimentare previsti per la vedova o per il vedovo si perdono nel caso che questi passino ad altre nozze.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-08-06;699~art10 · fonte del testo